Cecità assoluta guida Suv e il tribunale assolve l’imputato

Cecità assoluta guida Suv e il tribunale assolve l'imputato

 Scagionato il conducente non vedente a Monza dopo il video

Il Tribunale di Monza ha sancito la piena innocenza di un cittadino residente in Brianza che, pur essendo formalmente inquadrato nella categoria della cecità assoluta, era finito sotto la lente d’ingrandimento della magistratura. L’uomo era stato ripreso mentre gestiva i propri spostamenti con estrema naturalezza e, in alcune circostanze, si metteva addirittura al volante del proprio SUV. Nonostante le immagini sembrassero suggerire una simulazione evidente, i magistrati hanno stabilito che “il fatto non sussiste”, confermando il diritto dell’imputato a percepire i contributi assistenziali e la pensione di invalidità erogata dagli enti previdenziali.

La differenza tra parametro medico e percezione visiva

La sentenza si poggia su una distinzione tecnica fondamentale che spesso sfugge alla percezione comune. Il concetto di “cieco assoluto”, infatti, non delinea necessariamente un individuo immerso in un’oscurità totale e impenetrabile. Si tratta di una definizione strettamente ancorata a parametri clinici: la legge riconosce questa condizione anche in presenza di un residuo visivo minimo, solitamente collocato sotto la soglia critica del 3%. Questo infinitesimale spiraglio di vista, combinato con una straordinaria capacità di adattamento spaziale sviluppata negli anni, può consentire a un soggetto di muoversi senza ausili esterni, riconoscere ostacoli grossolani o compiere gesti quotidiani che, agli occhi di un osservatore profano, parrebbero incompatibili con una grave disabilità.

L’assenza di frode e la sicurezza della circolazione

Secondo i giudici, l’imputato non ha mai messo in atto strategie per ingannare le commissioni mediche né ha falsificato la propria documentazione sanitaria. La patologia è reale e certificata; pertanto, il fatto che l’uomo riesca a orientarsi o a condurre un mezzo in aree circoscritte non annulla la gravità clinica della sua condizione. Il processo non era focalizzato sulla pericolosità stradale del soggetto — tema che attiene eventualmente a violazioni del Codice della Strada — ma sulla legittimità dei sussidi percepiti. Non essendoci stata simulazione, cade l’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato. La decisione riafferma dunque che l’invalidità civile risponde a criteri oggettivi prefissati dal legislatore, i quali restano validi indipendentemente dalla capacità del singolo di sopperire con altri sensi o con l’abitudine alla propria mancanza visiva.

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