Tagli mirati della Corte su tempi, requisiti e competenze
La legge toscana sul fine vita resta in piedi, ma con correzioni obbligate dopo il vaglio della Corte costituzionale, che ha giudicato legittimo l’impianto generale respingendo il ricorso del governo, pur rilevando più punti di invasione delle competenze statali. La sentenza n. 204 del 2025, depositata il 29 dicembre, interviene sulla legge regionale 16/2025 in materia di aiuto al suicidio, riconoscendo alla Toscana la possibilità di organizzare l’assistenza sanitaria ai malati che chiedono di essere aiutati a morire, ma richiamando con forza il limite invalicabile del quadro civile e penale di esclusiva pertinenza del Parlamento nazionale.
Nel testo, la Corte sottolinea che – come scrive Piero Mecarozzi su La Nazione – la Regione può legiferare in tema di tutela della salute e può dare attuazione alle proprie pronunce, come la sentenza Cappato/Dj Fabo del 2019 e la successiva decisione n. 135 del 2024, ma solo con norme organizzative e procedurali interne al servizio sanitario e non definendo direttamente i presupposti sostanziali per accedere al suicidio medicalmente assistito. Per i giudici costituzionali, la legge toscana persegue la finalità legittima di rendere uniforme, sul territorio regionale, il percorso assistenziale di chi chiede di porre fine alla propria vita nel rispetto dei requisiti fissati dalla giurisprudenza costituzionale, ma alcune disposizioni hanno “varcato il confine” tra organizzazione sanitaria e disciplina dei diritti fondamentali e della responsabilità penale.
Nel dettaglio, è stato dichiarato incostituzionale l’articolo 2, perché individua in via diretta i requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito richiamando le sentenze 242/2019 e 135/2024, funzione che, secondo la Consulta, spetta al legislatore statale e non a una Regione. Sono colpiti da illegittimità costituzionale anche l’articolo 4, comma 1, e altri passaggi che attribuivano alla Regione un ruolo eccedente nell’inquadramento sostanziale della procedura, andando oltre la semplice regolazione delle modalità operative del servizio sanitario regionale.
La Corte ha poi censurato gli articoli 5 e 6, che fissavano tempi particolarmente stringenti per la conclusione dell’iter, ritenendo che scadenze così ravvicinate rischino di comprimere la possibilità di una valutazione accurata, di un confronto approfondito con il paziente e della considerazione effettiva di eventuali alternative terapeutiche o palliative. Secondo i giudici, la procedura non può trasformarsi in un automatismo scandito da termini rigidi, ma deve lasciare spazio alla responsabilità medica e all’ascolto della persona, in un contesto clinico complesso e ad alto impatto umano.
È stato ritenuto incostituzionale anche il riferimento, negli articoli 2 e 4, comma 1, alla possibilità che l’istanza sia presentata non solo dal paziente ma anche da “un suo delegato”, formula che – a giudizio della Consulta – deroga in modo troppo marcato al quadro fissato dalla legge 219/2017 sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento, così come interpretata dalla propria giurisprudenza. La Corte ribadisce che, nel percorso verso il suicidio medicalmente assistito, il rapporto diretto tra paziente, équipe sanitaria e struttura resta un cardine, e che eventuali rappresentanze o sostituzioni devono muoversi entro margini definiti a livello nazionale.
Un’ulteriore bocciatura riguarda l’articolo 7, comma 1 – e i commi collegati – là dove imponeva alle aziende sanitarie locali di garantire non solo l’assistenza sanitaria ma anche un supporto tecnico e farmacologico esteso per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato, evocando, secondo la Consulta, livelli di prestazione che oltrepassano ciò che può essere deciso in sede regionale. Tale disciplina, nell’interpretazione dei giudici, interferisce con la definizione dei livelli essenziali di assistenza e con l’inquadramento generale dei trattamenti sanitari, materie che restano nella disponibilità esclusiva dello Stato.
Nonostante questi tagli, la Regione Toscana rivendica la decisione come una conferma politica e istituzionale del proprio intervento sul fine vita. Il presidente Eugenio Giani parla di «passaggio storico» e di esito che «riconosce alla Toscana la legittimità di legiferare» sul tema, annunciando una rapida revisione delle norme colpite per rafforzare una legge che, nelle intenzioni della giunta, mette al centro la sanità pubblica, la responsabilità delle istituzioni e la dignità delle persone gravemente malate.
Dal fronte politico, il Partito democratico toscano e nazionale sottolinea che le disposizioni cassate non compromettono la tenuta complessiva della legge, considerata ancora pienamente applicabile come cornice organizzativa per i casi di suicidio assistito riconosciuti dalla giurisprudenza costituzionale. Su una linea analoga si pone il costituzionalista ed ex deputato Pd Stefano Ceccanti, secondo cui la Regione, in linea generale, poteva adottare una normativa sul suicidio medicalmente assistito finché si muove nel solco dell’attuazione delle pronunce della Consulta e della disciplina nazionale vigente.
Di segno opposto la lettura della destra. Chiara La Porta, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, parla di «trionfalismi ingiustificati» da parte di Giani e del Pd, sostenendo che la sentenza conferma invece come segmenti significativi della legge rientrino chiaramente nella sfera di competenza dello Stato e lodando la scelta del governo di impugnare la norma davanti alla Corte costituzionale.
La vicenda si inserisce in un contesto nazionale segnato da un vuoto legislativo che dura dalla storica sentenza Cappato/Dj Fabo del 2019, con cui la Consulta ha aperto la possibilità di non punire l’aiuto al suicidio in presenza di puntuali condizioni relative allo stato di malattia, alla sofferenza e alla volontà libera e consapevole del paziente. In assenza di una legge statale organica, regioni come la Toscana hanno cercato di regolamentare percorsi e tempi all’interno del proprio servizio sanitario, suscitando però il contenzioso con l’esecutivo nazionale e rimettendo al giudizio della Corte il difficile equilibrio tra autonomia territoriale e uniformità dei diritti fondamentali sul territorio italiano.
Nelle motivazioni, i giudici costituzionali richiamano espressamente la necessità di un intervento del Parlamento che definisca in modo unitario tempi, procedure, responsabilità e limiti dell’assistenza al suicidio medicalmente assistito, per evitare che, sul fine vita, si creino differenze troppo marcate tra cittadini di Regioni diverse. La sentenza toscana, pur promuovendo “a metà” la legge regionale, rilancia così il tema di una normativa nazionale non più rinviabile, mentre nelle strutture sanitarie continuano ad arrivare richieste di accesso a percorsi che toccano le dimensioni più intime della sofferenza e dell’autodeterminazione.

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