Sequestro discariche Feronia a Finale Emilia per inquinamento ambientale

Sequestro discariche Feronia a Finale Emilia per inquinamento ambientale

Carabinieri NIPAAF eseguono decreto contro gestione illegale dei rifiuti

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena ha delegato ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale, articolazione specializzata del Gruppo Forestale modenese, l’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per l’udienza preliminare. Il provvedimento cautelare reale riguarda il complesso articolato delle discariche denominate “Feronia 0, 1 e 2” e l’insieme dei comparti aziendali correlati, infrastrutture ubicate nel comune di Finale Emilia in provincia di Modena. L’operazione rappresenta una manifestazione concreta dell’attività di vigilanza e di repressione della criminalità ambientale esercitata dalle forze dell’ordine specializzate, attività che assume una rilevanza particolarmente significativa nel contesto della protezione dell’ambiente e della preservazione della matrice ecologica territoriale.

I fondamenti giuridici del sequestro preventivo

La richiesta di applicazione della misura cautelare reale del sequestro preventivo era stata presentata dalla procura al giudice dell’udienza preliminare in conseguenza del fatto che la medesima procura aveva già esercitato l’azione penale mediante una richiesta formale di rinvio a giudizio nei confronti degli imputati. Secondo la procedura giuridica vigente, il compimento di questa fase processuale non comporta necessariamente l’interruzione delle condotte illecite, circostanza che rende assolutamente necessaria e urgente l’applicazione di misure cautelari idonee a interrompere il proseguimento dell’attività delittuosa. Il sequestro preventivo, mediante il quale viene interdetto l’utilizzo e il controllo di beni configurabili come strumenti o prodotto della attività criminosa, rappresenta lo strumento giuridico più idoneo per conseguire questo obiettivo di interruzione immediata.

Gli imputati e le accuse formulate

Nel procedimento penale sono imputati il legale rappresentante della società di gestione denominata “Feronia S.r.l.” e l’ex Dirigente Responsabile del Servizio ARPAE-SAC di Modena, entrambi accusati del reato di inquinamento ambientale in concorso secondo le disposizioni degli articoli 110 e 452 bis comma 2 del codice penale. La configurazione giuridica di “inquinamento ambientale” rappresenta una categoria di reato particolarmente grave nell’ordinamento penale italiano, reato che presuppone una causazione di inquinamento della matrice ambientale attraverso la dispersione, l’immissione o l’abbandono di sostanze inquinanti. All’ex dirigente ARPAE è altresì contestato il reato di omissione di atti d’ufficio secondo l’articolo 328 comma 1 del codice penale, reato che scaturisce dalla violazione degli obblighi di adozione di provvedimenti amministrativi specifici.

L’omissione di obblighi amministrativi da parte dell’ex dirigente ARPAE

Nei confronti dell’ex dirigente dell’ente di controllo ambientale, la procura contesta specificamente il mancato adottamento dei provvedimenti obbligatori di diffida e l’omissione dell’attivazione delle procedure di bonifica ambientale, omissioni che risultano particolarmente gravi considerato che il medesimo dirigente aveva ricevuto ripetute comunicazioni ufficiali riguardanti continui superamenti dei limiti di contaminazione. Questa dinamica testimoniale un’indifferenza amministrativa rispetto al manifest deterioramento della situazione ambientale, circostanza che configura una manifesta negligenza nelle responsabilità gestionali affidate all’istituzione pubblica di controllo.

La condotta del gestore della discarica

Al gestore della discarica, ovvero alla società Feronia S.r.l., è ascritta una condotta articolata secondo la quale la medesima società avrebbe causato l’inquinamento ambientale senza attivarsi con la presentazione di un adeguato piano di caratterizzazione delle aree contaminate e senza aver condotto una analisi di rischio conforme alle disposizioni normative. Ulteriormente, la società avrebbe omesso di adottare le necessarie misure di prevenzione come espressamente prescritto dal codice dell’ambiente, normativa che impone ai gestori di impianti di smaltimento rifiuti l’implementazione di sistemi idonei a prevenire la diffusione di contaminanti nell’ambiente circostante.

L’illecito amministrativo della società

Oltre alle imputazioni penali relative ai reati di inquinamento ambientale e omissione di atti d’ufficio, la procura ha contestato altresì un illecito amministrativo configurato secondo l’articolo 25 undecies lettera a) del decreto legislativo 231 del 2001, norma che prevede responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per crimini ambientali. Specificamente, l’accusa sostiene che la società Feronia S.r.l. avrebbe tratto un cospicuo vantaggio economico derivante dai risparmi di spesa correlati alla mancata adozione delle necessarie misure di prevenzione ambientale, circostanza che configura un’ulteriore profilo di illegittimità amministrativa.

L’attività investigativa complessa e articolata

L’operazione di sequestro è stata disposta dal giudice preliminare all’esito di una complessa ed articolata attività investigativa che documentava un perdurante e grave fenomeno di inquinamento ambientale nel territorio del comune di Finale Emilia. L’attività di indagine aveva avuto origine da esposti presentati da comitati cittadini, manifestazione della preoccupazione della popolazione civile riguardante il deterioramento ambientale percepito nel territorio. Gli investigatori del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale avevano sviluppato l’indagine con il supporto di approfonditi accertamenti eseguiti dal consulente tecnico del pubblico ministero, figure specializzate in analisi ambientale che conducono verifiche tecniche attraverso l’analisi incrociata di report specifici, determine dirigenziali e comunicazioni fra il gestore della discarica e l’ente pubblico di controllo ARPAE.

I superamenti massicci dei valori soglia di contaminazione

La ricerca investigativa ha consentito di accertare un fenomeno massivo di superamento dei valori soglia di contaminazione relativi alle acque sotterranee. Le risultanze investigative documentavano complessivamente 2267 superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione nel periodo compreso tra il 2008 e il 2023, superamenti ai quali si aggiungevano ulteriori 61 episodi di sforamento nel solo anno 2024. Queste violazioni dei parametri normativi assumono una rilevanza ancora maggiore considerato che interessavano complessivamente 18 piezometri, strutture diagnostiche mediante le quali viene monitorato lo stato chimico delle acque sotterranee. La caratteristica di “costante e continuo” di questi superamenti a partire dall’anno 2008 testimonia una situazione di inquinamento endemico non episodico.

I picchi eccezionali di contaminazione: il caso del ferro

Particolarmente significativo è l’esempio specifico relativo al parametro del ferro, elemento che ha raggiunto concentrazioni fino a 102.000 microgrammi per litro e 109.000 microgrammi per litro nel mese di agosto 2025. Questi valori rappresentano superamenti di quasi dieci volte i già innalzati Valori di Fondo autorizzati, fissati a 11.440 microgrammi per litro, soglie che rappresentavano già una deroga ai limiti più severi stabiliti dalla normativa primaria. Questa escalation dei valori di ferro testimonia un acceleramento del processo di contaminazione negli ultimi periodi.

Le omissioni nelle comunicazioni ufficiali

Un ulteriore profilo di illegittimità è rappresentato dalle omissioni nelle comunicazioni che la società di gestione avrebbe compiuto nei confronti dell’autorità amministrativa competente. Nel periodo compreso fra il 2021 e il 2023, la società ometteva di comunicare in modo completo ed esaustivo i parametri contamimanti oggetto di sforamento dei limiti normativi. Specificamente, dati fondamentali riguardanti ferro, manganese, nichel, arsenico, boro, solfati e antimonio erano stati sistematicamente disattesi, violazione che configura una chiara violazione degli obblighi di trasparenza verso gli enti di controllo.

L’inquinamento grave delle acque di drenaggio

Una manifestazione ulteriore della gravità della situazione ambientale è rappresentata dal grave inquinamento delle acque di drenaggio localmente denominate “sotto-telo della discarica”. Nel solo periodo compreso fra maggio e agosto 2025, sono stati registrati 62 reiterati sforamenti in un unico piezometro, sforamenti che rappresentavano concentrazioni di 13 parametri fuori norma. Tra le sostanze nocive riscontrate figurano cromo totale, p-toluidina, benzene, policlorobifenili, cloruro di vinile, mercurio e cromo esavalente, sostanze di origine prettamente antropica e estremamente nocive per l’ecosistema.

Le discrepanze analitiche fra i referti

L’indagine ha altresì evidenziato gravi discrepanze analitiche fra i dati presentati dal gestore della discarica e quelli elaborati dai tecnici dell’ente pubblico di controllo ARPAE. I referti analitici presentati dalla società gestrice riportavano frequentemente esiti negativi o nei limiti della norma, mentre le analisi eseguite simultaneamente dai tecnici pubblici attestavano il netto superamento dei limiti di legge per sostanze pericolose quali anilina, benzoperilene e cianuri, sostanze completamente ignorate nei report privati. Un caso emblematico riguardava i prelievi effettuati il 7 maggio 2025, dove questa difformità risultava particolarmente evidente.

La strategia della deroga ai Valori di Fondo

Secondo la ricostruzione investigativa, il gestore della discarica aveva precedentemente ottenuto un innalzamento dei “Valori di Fondo”, meccanismo amministrativo mediante il quale vengono autorizzate deroghe ai limiti più severi fissati dalla normativa generale. Tale innalzamento era stato giustificato dal gestore sulla base della tesi secondo cui l’inquinamento fosse imputabile alla mera conformazione naturale del terreno. Tuttavia, le resultanze investigative dimostravano che i nuovi prelievi superavano abbondantemente anche tali soglie derogatorie, tale che il giudice per l’udienza preliminare, nel decreto di sequestro preventivo, riconosceva con un alto grado di probabilità logica che la fonte dell’inquinamento derivasse proprio dalla gestione continuativa della discarica.

L’assenza di un piano di caratterizzazione complessivo

Emergeva infine una sostanziale inerzia amministrativa dal fatto che non era mai stato redatto od imposto un piano di caratterizzazione complessivo e riferito all’intero impianto di discarica. Gli interventi finalizzati alla prevenzione e alla eventuale bonifica ambientale si erano sempre limitati ad eventi singoli e circoscritti, approccio frammentario che non affrontava il problema nella sua dimensione globale. Nonostante la continua violazione dei limiti di accettabilità delle immissioni di sostanze inquinanti nelle acque sotterranee, il gestore non aveva mai presentato un piano di caratterizzazione globale, e l’ente di controllo ARPAE non aveva mai richiesto l’implementazione di tale strumento amministrativo.

La necessità urgente del sequestro preventivo

Il provvedimento di sequestro è stato richiesto ed emesso dalla magistratura al fine di interrompere l’attività che avrebbe aggravato irreparabilmente la matrice ambientale di un’area territoriale caratterizzata da destinazione agricola e caratterizzata da una estensione di circa 228.000 metri quadrati. L’urgenza dell’intervento cautelare era giustificata dal fatto che l’impianto di discarica, pur essendo sottoposto a procedimento penale per le condotte inquinanti, continuava a rimanere pienamente operativo e a ricevere ingenti quantità di rifiuti, quantitativi pari a oltre 107.000 tonnellate solo fra febbraio e novembre 2025, volumetrie che avrebbero continuato ad alimentare il processo di contaminazione progressiva delle acque sotterranee e del territorio circostante.

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