La Cedu censura l’Antimafia per violazione dei diritti fondamentali
La condanna inflitta all’Italia dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, pronunciata il 19 dicembre dello scorso anno, ha fissato un principio destinato a pesare a lungo sul rapporto tra poteri pubblici e tutela delle libertà individuali. I giudici di Strasburgo hanno ritenuto illegittima la perquisizione della sede del Grande Oriente d’Italia e il sequestro degli elenchi degli iscritti ordinati nel 2017 dalla Commissione parlamentare Antimafia, allora guidata da Rosy Bindi, riconoscendo una violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
La vicenda trae origine dal marzo 2017, quando l’Antimafia dispose l’acquisizione dei nominativi di circa 6.000 iscritti alle logge del Goi presenti in Sicilia e Calabria. L’organizzazione massonica aveva respinto la richiesta, sostenendo che nessuno dei suoi membri risultava coinvolto in indagini per mafia e che la consegna indiscriminata dei dati avrebbe infranto la normativa sulla protezione delle informazioni personali. La Commissione reagì ordinando un intervento diretto: il reparto speciale della Guardia di Finanza, lo SCICO, fece irruzione nella sede nazionale del Goi a Roma.
La perquisizione, durata 14 ore, coinvolse l’intero personale, gli uffici amministrativi e perfino l’appartamento privato del Gran Maestro. Pur avendo consegnato immediatamente gli elenchi richiesti, il Goi vide sequestrati 39 faldoni di documenti, coprenti un arco temporale di 27 anni. Un’azione invasiva che, come emerso successivamente, non produsse alcun riscontro utile: nella relazione finale della Commissione Antimafia, oltre 500 pagine, non compare il nome di un solo iscritto al Grande Oriente d’Italia indagato per reati di mafia.
Il Goi, assistito dal giurista Vincenzo Zeno-Zencovich, decise quindi di rivolgersi alla Corte di Strasburgo, denunciando il carattere intimidatorio dell’operazione e l’assenza di qualunque possibilità di ricorso interno. Il Tribunale di Roma aveva infatti respinto la richiesta di dissequestro richiamando l’immunità parlamentare, mentre il Garante per la Privacy aveva escluso l’applicabilità della disciplina sui dati personali agli atti della Commissione.
La Cedu, esaminando il caso, ha ritenuto che la perquisizione fosse priva di un adeguato controllo giudiziario preventivo e fondata su motivazioni generiche, non supportate da elementi concreti tali da giustificare un sospetto ragionevole. I giudici hanno sottolineato come l’intervento abbia inciso in modo sproporzionato sulla vita privata degli iscritti, violando il diritto alla riservatezza e superando i limiti dell’azione parlamentare.
La sentenza rappresenta un richiamo netto al rispetto delle garanzie fondamentali anche quando l’iniziativa proviene da organi istituzionali dotati di ampi poteri. Un monito che, nelle parole della Corte, impone di evitare che strumenti eccezionali si trasformino in pratiche lesive dei diritti individuali, soprattutto quando coinvolgono realtà associative legalmente riconosciute e non collegate ad attività criminali. Un punto fermo, destinato a incidere sul futuro equilibrio tra prerogative parlamentari e tutela delle libertà civili.

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