Domanda presentata dalla moglie, decisione finale spetta al Colle
🚨 La richiesta di grazia per Mario Roggero è stata formalizzata dalla moglie dopo la condanna definitiva. L’iter previsto dalla Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica il potere esclusivo di concederla o negarla, dopo l’istruttoria del Ministero della Giustizia. 24
Iter della grazia per Mario Roggero dopo la richiesta ufficiale
Con la presentazione dell’istanza da parte della moglie Mariangela Sandrone è stato avviato formalmente il procedimento per la richiesta di grazia a favore di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo dopo la rapina avvenuta nell’aprile del 2021 all’interno della sua attività commerciale.
L’istanza apre un percorso previsto dalla Costituzione italiana, che segue una procedura ben definita e culmina nella decisione del Presidente della Repubblica, unico soggetto titolare del potere di concedere oppure respingere il provvedimento di clemenza.
Il ruolo del Presidente della Repubblica
Secondo quanto spiegato da Alfonso Celotto, professore di Diritto costituzionale all’Università Roma Tre, la grazia è disciplinata dall’articolo 87 della Costituzione ed è una prerogativa propria del Capo dello Stato.
La decisione finale appartiene esclusivamente al Presidente della Repubblica, mentre il Ministero della Giustizia svolge esclusivamente una funzione istruttoria. Gli uffici ministeriali raccolgono infatti gli elementi necessari per valutare la situazione, trasmettendo poi il fascicolo al Quirinale, che assume la decisione conclusiva.
Celotto ricorda inoltre che la grazia rappresenta un atto di clemenza di natura politica, riconducibile storicamente ai poteri esercitati in passato dai sovrani, ai quali era attribuita la possibilità di cancellare o modificare le pene inflitte.
Chi può presentare la domanda
La richiesta può essere avanzata dal condannato, dai familiari oppure dai legali che lo assistono. Esiste anche un’ulteriore possibilità prevista dall’ordinamento.
Il costituzionalista evidenzia infatti che la procedura può essere avviata anche d’ufficio direttamente dal Quirinale, senza una preventiva iniziativa del Ministero della Giustizia.
Nel caso di Mario Roggero, l’istanza è stata depositata dalla moglie proprio nel giorno in cui il gioielliere si è presentato in carcere dopo che la sentenza è divenuta definitiva.
Quando viene normalmente concessa la grazia
Secondo l’analisi di Alfonso Celotto, la concessione della grazia avviene generalmente per motivi umanitari oppure quando il condannato abbia già compiuto una parte significativa del proprio percorso rieducativo.
Il professore osserva che la domanda presentata dalla famiglia di Roggero è pienamente legittima, pur ricordando che nella prassi tali provvedimenti vengono solitamente valutati quando l’esecuzione della pena è già iniziata da tempo.
Un altro aspetto richiamato riguarda la possibilità che la grazia possa essere successivamente revocata, circostanza già verificatasi in passato. Celotto richiama infatti il caso del bandito sardo Graziano Mesina, beneficiario della grazia prima della successiva revoca del provvedimento e del ritorno in carcere.
I passaggi dell’istruttoria
Dopo il deposito della richiesta, il Ministero della Giustizia avvia la fase istruttoria, durante la quale vengono raccolti gli elementi utili alla valutazione.
Terminato questo passaggio amministrativo, l’intero fascicolo viene trasmesso al Quirinale, che procede all’esame finale e stabilisce se concedere o meno il provvedimento di clemenza.
L’intervento ministeriale, come precisato dal costituzionalista, non sostituisce né limita il potere decisionale del Capo dello Stato, che resta esclusivo.
I precedenti che hanno alimentato il dibattito
Nel corso degli anni il tema della grazia ha più volte provocato confronti istituzionali e polemiche politiche.
Tra gli episodi ricordati figura quello del 28 ottobre 1997, quando il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro inviò una lunga lettera ai Presidenti delle Camere affrontando il tema delle numerose richieste di grazia riferite ai casi Sofri, Pietrostefani e Bompressi.
In quell’occasione Scalfaro evidenziò come un provvedimento esteso a più persone sulla base di criteri generali avrebbe finito per assumere il significato di un indulto, competenza che la Costituzione attribuisce invece al Parlamento.
L’allora Capo dello Stato sottolineò inoltre che una grazia concessa immediatamente dopo una sentenza definitiva potrebbe essere interpretata come una valutazione opposta rispetto a quella della magistratura, con il rischio di creare tensioni tra poteri dello Stato.
Il caso Bompressi e la decisione della Corte Costituzionale
Tra i precedenti più significativi richiamati figura anche quello relativo alla grazia concessa a Ovidio Bompressi nel 2006.
In quella circostanza l’allora ministro della Giustizia Roberto Castelli rifiutò di controfirmare il provvedimento, dando origine a un conflitto istituzionale.
La vicenda arrivò davanti alla Corte Costituzionale, che confermò come il potere di concedere la grazia appartenga al Presidente della Repubblica, ribadendo la natura costituzionale della prerogativa attribuita al Capo dello Stato.
L’iter ora nelle mani del Quirinale
Con la presentazione della domanda da parte della famiglia di Mario Roggero, il procedimento entra ora nella fase prevista dall’ordinamento costituzionale.
L’istruttoria del Ministero della Giustizia rappresenta il passaggio preliminare, mentre la decisione finale spetterà esclusivamente al Presidente della Repubblica, che valuterà se concedere oppure respingere la richiesta di grazia sulla base delle norme e degli elementi raccolti durante il procedimento.

Commenta per primo