Cedu respinge ricorso italiano sul caso Grande Oriente d’Italia

Cedu respinge ricorso italiano sul caso Grande Oriente d’Italia

Confermata la condanna per il sequestro degli elenchi degli iscritti

La Grande Camera della Cedu respinge il ricorso dell’Italia sul caso Grande Oriente d’Italia. Confermata la violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea per il sequestro degli elenchi degli iscritti disposto nel 2017 dalla Commissione antimafia.


Confermata la decisione della Corte europea

La Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha respinto il ricorso presentato dal Governo italiano, confermando integralmente la decisione già assunta nel precedente grado di giudizio sul procedimento riguardante il Grande Oriente d’Italia. La pronuncia, emessa nel pomeriggio del 7 luglio, chiude il contenzioso nato a seguito dell’attività svolta nel marzo 2017 dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie, allora presieduta da Rosy Bindi.

La controversia trae origine dall’acquisizione, presso la sede del Grande Oriente d’Italia, di trentanove faldoni contenenti migliaia di schede relative agli iscritti delle regioni Calabria e Sicilia. L’operazione, durata complessivamente quattordici ore, aveva portato il Grande Oriente d’Italia a rivolgersi alla giustizia europea sostenendo la violazione del diritto al rispetto della vita privata garantito dall’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Le motivazioni contenute nella sentenza

Nel provvedimento, articolato in oltre sessanta pagine, la Grande Camera affronta il rapporto tra autonomia parlamentare e tutela dei diritti fondamentali. Secondo i giudici di Strasburgo, le Commissioni parlamentari d’inchiesta dispongono di un ampio margine nell’organizzazione delle proprie attività e nell’individuazione delle finalità istituzionali.

La Corte precisa tuttavia che tale autonomia incontra limiti quando le decisioni adottate incidono sui diritti di soggetti terzi. In queste circostanze, afferma la sentenza, devono essere previste adeguate garanzie procedurali e strumenti di tutela efficaci, sia durante lo svolgimento del procedimento sia successivamente.

Secondo la Corte, la normativa italiana non offriva al Grande Oriente d’Italia strumenti idonei per contestare efficacemente gli atti della Commissione parlamentare.

L’assenza di rimedi procedurali

Uno dei punti centrali della decisione riguarda la mancanza di strumenti di controllo sull’operato della Commissione parlamentare d’inchiesta. La Grande Camera osserva che il Grande Oriente d’Italia aveva richiesto l’intervento del Presidente della Camera dei Deputati, del Tribunale di Roma e del Garante per la protezione dei dati personali, senza ottenere un rimedio ritenuto efficace.

Secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, questa assenza di controlli attribuirebbe alle Commissioni parlamentari un potere privo delle necessarie garanzie, incompatibile con i principi dello Stato di diritto e con quello della separazione dei poteri.

La sentenza evidenzia inoltre che l’autonomia parlamentare, da sola, non può giustificare la totale assenza di strumenti procedurali capaci di prevenire possibili abusi o decisioni arbitrarie nei confronti di soggetti esterni ai lavori della Commissione.

La conservazione delle schede degli iscritti

La Corte richiama anche un ulteriore elemento ritenuto significativo. I giudici osservano infatti che, a distanza di quasi dieci anni dall’acquisizione della documentazione, le schede degli iscritti al Grande Oriente d’Italia relative a Calabria e Sicilia risultano ancora custodite negli archivi della Commissione parlamentare.

Secondo quanto riportato nella decisione, anche questo aspetto viene considerato incompatibile con le garanzie previste dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in quanto la conservazione della documentazione continua senza l’indicazione di limiti temporali.

Per la Grande Camera, i sistemi giuridici nazionali devono assicurare una protezione effettiva contro possibili interferenze arbitrarie dei poteri pubblici sui diritti riconosciuti dalla Convenzione, lasciando ai singoli Stati la scelta dello strumento istituzionale più idoneo per garantire tale tutela, che può essere affidato a un’autorità giudiziaria oppure a un organismo indipendente e imparziale.

Confermata la violazione dell’articolo 8

La sentenza conclude che il sequestro della documentazione non era accompagnato da garanzie procedurali sufficienti contro possibili abusi e arbitrii. Per questo motivo la misura viene ritenuta non necessaria in una società democratica, con conseguente conferma della violazione dell’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

La decisione dispone inoltre la condanna del Governo italiano al pagamento delle spese sostenute nel giudizio di primo grado e nel successivo procedimento davanti alla Grande Camera.

La dichiarazione del Gran Maestro Antonio Seminario

Dopo la pubblicazione della sentenza è intervenuto il Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia, Antonio Seminario. Nel commentare la decisione, Seminario ha affermato che il Grande Oriente d’Italia non accoglie con soddisfazione una nuova condanna nei confronti della Repubblica Italiana, ribadendo il proprio senso di appartenenza e di rispetto verso le istituzioni dello Stato.

Antonio Seminario ha invece definito la pronuncia come un contributo alla democrazia e alla giustizia del Paese, esprimendo inoltre un ringraziamento al professor Vincenzo Zeno-Zencovich, patrocinatore davanti alla Grande Camera, e agli avvocati Fabio Federico e Raffaele D’Ottavio per l’attività difensiva svolta nel corso del procedimento.

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